Giosuè Carducci

VII Circolo Didattico Livorno


Permessi aggiornamento

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CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO
(Informazione preventiva ai sensi dell'art.6, comma 2 "d" vigente CCNL)

La Dirigente Scolastica

Premesso che nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nelle scuole, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane;
Atteso che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento in servizio rappresenta una risorsa per l'amministrazione e un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità; in questo senso è considerata una priorità strategica da parte della Dirigenza scolastica e va quindi ampiamente favorita e sviluppata con idonee iniziative, anche legate alla comunicazione di opportunità formative disponibili sul territorio;
Visti gli artt. 26 comma 2 e 29 comma 1 del CCNL 29.11.2007;
Visto l'art. 64 commi 3,4,5,6,7 del CCNL 29.11.2007;
Considerato che l'art. 6, p.2, lettera d, rimette alla competenza del Dirigente Scolastico la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale, e che la materia è oggetto di informazione preventiva alla R.S.U.;
Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015 comma 124 che afferma che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche;
Fornita alla RSU d'istituto il 9 settembre 2015 l'informazione preventiva di cui all'art. 6 comma 2 lett. d);

Dispone

I criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e ATA a.s. 2015/2016 sono i seguenti:
Art.1: La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è concessa
prioritariamente per attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti, coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento e non confliggenti con gli obblighi collegiali previsti dal piano delle attività annuali (comprensivo del piano di Settembre e di Giugno) connesse:
- alla coerenza del corso con la materia di insegnamento;
- a esigenze formative indicate nel POF, con particolare rilievo alla ridefinizione/costruzione dei curricoli e all'acquisizione di nuove metodologie;
- ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze;
- ai processi di innovazione in atto;
- ad attività concernenti la prevenzione dell'insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione scolastica;
- alla coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'istituzione;
- alla possibilità di essere sostituiti durante l'assenza con personale interno (art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 - Legge di Stabilità 2015)

Art. 2: L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita
dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati e accreditati (Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 296/2006).

Art. 3: La domanda deve essere presentata alla DS entro 5 giorni prima dell'inizio dell'attività per il rilascio dell'autorizzazione o dell'eventuale motivato diniego.

Art. 4: Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare alla DS l'attestato di partecipazione e a comunicare al Collegio (e/o nei momenti collegiali indicati) l'attività svolta e gli esiti.

Art. 5: Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e
assicurare il regolare funzionamento in tutti i plessi, sono consentite:
" la modificazione dell'articolazione dell'orario delle lezioni. Le variazioni orarie non dovranno arrecare disfunzioni al servizio e dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio;
" la partecipazione di non più di 2 insegnanti per plesso. Potrà essere autorizzata, a discrezione della Dirigente scolastica, la partecipazione di più di 2 insegnanti per plesso, fatte salve le esigenze di servizio e valutata la rilevanza del corso in oggetto.

Art. 6: In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, nella selezione
dei partecipanti sarà data priorità ai docenti:
1. che devono completare attività di formazione iniziata nel precedente a.s.;
2. formazione legata ai compiti istituzionali assegnati dalla Scuola;
3. che presentano domanda per la prima volta;
4. neo immessi in ruolo;
5. che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente a.s.
Se tali criteri non risultassero sufficienti saranno autorizzati, nel rispetto delle esigenze di servizio, i docenti secondo l'ordine di presentazione della relativa richiesta.

Art.7: Il personale A.T.A., previa autorizzazione della DS, può partecipare a iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai soggetti indicati al precedente art. 2.
La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità
dei servizi dell'Istituto.
Qualora il personale A.T.A. venga autorizzato alla partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento che si svolgano fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza vanno recuperate a domanda in periodi, di norma, di sospensione dell'attività didattica.

Art.8 : Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al personale neo immesso in ruolo e si adotterà il criterio dell'alternanza, per la partecipazione:
" a corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso, integrazione/inclusione scolastica;
" a iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del
servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale.

Art.9 : Il personale ATA esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al
corso con l'indicazione delle ore effettivamente svolte.

Art.10 : Sono previste attività di monitoraggio delle attività di formazione svolte dal personale.

Art.11: Annualmente è approvato dagli organi collegiali e inserito nel POF il Piano Annuale di Formazione ed aggiornamento.





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